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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2018, n. 90

Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2019)
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Testo in vigore dal:  13-8-2019
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Art. 5

Procedura di accesso all'agevolazione
1. Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
((1))
2. La comunicazione di cui al comma 1 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dell'ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e contiene:
a) gli elementi identificativi dell'impresa, dell'ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
b) il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare sugli organi di cui all'articolo 3, comma 1;
c) la misura percentuale e l'ammontare complessivo dell'incremento dell'investimento pubblicitario realizzato o da realizzare con il raffronto con l'anno precedente con distinta evidenza per ciascun dei due fondi richiamati all'articolo 4, comma 1;
d) l'ammontare del credito di imposta richiesto distinto per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
4. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81, ha disposto (con l'art. 57-bis, comma 1-bis) che "Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre".