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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. 51

Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329. (11G0093)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011
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Testo in vigore dal:  11-5-2011

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis della citata legge n. 662 del 1996, aggiunto dall'articolo 14, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento del predetto organismo di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale»;
Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione più adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;
Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, laddove si evidenziano alcune criticità relativamente all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima;
Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla legge n. 662 del 1996, è necessario provvedere alla modifica del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai poteri e alla composizione dell'Agenzia medesima, nonché alla modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26 settembre 2000;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;
Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validità delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;
Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:
quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, è comunque più appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attività di utilità sociale;
quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilità di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione dell'Agenzia
1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».
2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, è istituito un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di operatività rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e 188. L'organismo di controllo è tenuto a presentare al Parlamento apposita relazione annuale; è investito dei più ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per la corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia di terzo settore. Può inoltre formulare proposte di modifica della normativa vigente ed adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
192. L'organismo di controllo ha, altresì, il compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che svolgono attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalità di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al comma 190.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 192.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 14, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), è il seguente:
«14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. L'onere derivante dal presente articolo dovrà essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito di previsione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ala presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), è il seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamento previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.».
- Il testo dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n.190, è il seguente:
«2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il 30 marzo.».