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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025)
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Testo in vigore dal:  1-7-2002

Art. 107


(Effetti dell'ammissione)

1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.