DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
 
                        Imposta di soggiorno 
 
  1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonche'  i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche  o
citta' d'arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio,
un'imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle
strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da  applicare,
secondo criteri di gradualita' in proporzione al  prezzo,  sino  a  5
euro per notte di soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'  destinato  a
finanziare interventi in materia di turismo, ivi  compresi  quelli  a
sostegno   delle   strutture   ricettive,   nonche'   interventi   di
manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali  ed  ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
  ((1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base  all'ultima
rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche
competenti per la  raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,
abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte  superiore  a
quello dei residenti, l'imposta di  cui  al  presente  articolo  puo'
essere applicata fino all'importo massimo  di  cui  all'articolo  14,
comma 16, lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I
predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT
riguardanti le presenze  turistiche  medie  registrate  nel  triennio
precedente all'anno in cui viene deliberato  l'aumento  dell'imposta.
Per il triennio  2023-2025  si  considera  la  media  delle  presenze
turistiche del triennio 2017-2019)). 
  1-ter. Il gestore della struttura  ricettiva  e'  responsabile  del
pagamento  dell'imposta  di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e  del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e),
del  decreto  legge  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  con  diritto  di
rivalsa   sui   soggetti   passivi,   della    presentazione    della
dichiarazione, nonche' degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla
legge e  dal  regolamento  comunale.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica  entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il
presupposto impositivo, secondo le modalita'  approvate  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  La
dichiarazione  di  cui  al  periodo  precedente,  relativa   all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla  dichiarazione
relativa  all'anno  d'imposta   2021.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma dal 100 al 200 per cento  dell'importo  dovuto.  Per  l'omesso,
ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  di  soggiorno  e  del
contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di  cui
all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,   n.
471.(37)(39) 
  2.  Ferma  restando  la  facolta'  di  disporre  limitazioni   alla
circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'imposta  di  soggiorno  puo'
sostituire, in tutto o in parte, gli  eventuali  oneri  imposti  agli
autobus turistici per la circolazione  e  la  sosta  nell'ambito  del
territorio comunale. 
  3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina
generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita'  con
quanto stabilito nel predetto  regolamento,  i  comuni,  con  proprio
regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le  associazioni
maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture  ricettive,
hanno la facolta' di disporre  ulteriori  modalita'  applicative  del
tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni  per  particolari
fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso  di  mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del  presente
comma nel termine ivi indicato, i comuni  possono  comunque  adottare
gli atti previsti dal presente articolo. 
  3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole  minori  e  i
comuni nel cui territorio insistono isole minori  possono  istituire,
con regolamento da adottare ai sensi  dell'articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive  modificazioni,  in
alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1  del  presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di
euro 2,50, ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio  dell'isola
minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti  di  linea  o
vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto  di  persone  a
fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare  collegamenti
verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore,  e
nel cui territorio insistono altre isole minori con  centri  abitati,
destina il gettito del contributo per interventi nelle singole  isole
minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi  effettuati  nelle
medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente  al  prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o  dei
soggetti che  svolgono  servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo,  con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi,  della  presentazione  della
dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti  dalla  legge  e
dal regolamento comunale, ovvero con le diverse  modalita'  stabilite
dal medesimo regolamento  comunale,  in  relazione  alle  particolari
modalita'  di  accesso  alle   isole.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione  della  dichiarazione  da  parte  del  responsabile  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per   cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
del  contributo  si  applica  la  sanzione  amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre  2006,  n.296.  Il  contributo  di
sbarco  non  e'  dovuto  dai  soggetti  residenti  nel  comune,   dai
lavoratori, dagli studenti  pendolari,  nonche'  dai  componenti  dei
nuclei familiari dei soggetti che  risultino  aver  pagato  l'imposta
municipale propria nel medesimo  comune  e  che  sono  parificati  ai
residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel  regolamento  modalita'
applicative del contributo nonche' eventuali  esenzioni  e  riduzioni
per particolari fattispecie  o  per  determinati  periodi  di  tempo;
possono altresi' prevedere un  aumento  del  contributo  fino  ad  un
massimo di euro 5 in relazione a  determinati  periodi  di  tempo.  I
comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di
euro 5 in  relazione  all'accesso  a  zone  disciplinate  nella  loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di
origine vulcanica; in tal caso il  contributo  puo'  essere  riscosso
dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri
soggetti  individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a  finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,  gli  interventi
di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi  in  materia
di  turismo,  cultura,  polizia  locale  e  mobilita'   nelle   isole
minori.(24) 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1129) che "Il comune di Venezia  e'  autorizzato  ad  applicare,  per
l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta'  antica  e  alle  altre
isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma
3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente
all'imposta di soggiorno di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,
entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14,  comma  16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito  con  modificazioni,
dalla  L.  17  dicembre  2021,  n.  215,  ha  disposto  (con   l'art.
5-quinquies, comma 1) che "Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi del quale  si  attribuisce
la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di  soggiorno
al gestore della struttura  ricettiva  con  diritto  di  rivalsa  sui
soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria,
si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio
2020." 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, ha disposto (con l'art. 3, comma  6)
che "Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma  5-ter,  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  per  la  presentazione  della
dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta  2020
e 2021 e' differito al 30 settembre 2022".