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DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 96

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. (25G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 119 (in G.U. 09/08/2025, n. 184)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/2025)
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Testo in vigore dal:  10-8-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»;
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto, determina la necessità e l'urgenza di dare avvio ad azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria, alla sicurezza e al soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi;
Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi, e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract;
Considerata, in particolare, la necessità di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonché di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti finanziari;
Ritenuta, la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra richiamato, in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza, di apportare modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025, in considerazione dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso gli organi competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1



Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e
((paralimpici))
invernali «
((Milano-Cortina))
2026»

1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
((dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259))
.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi
((connessi ai Giochi di cui al comma 1,))
è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027
((,))
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
((made in Italy))
. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature
((necessari))
allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale
((di conto capitale))
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027
((,))
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
((made in Italy))
.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere
((destinate all'assunzione))
di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'
((Autorità))
politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.
4-bis.
((Per garantire la funzionalità dell'opera "Arena PalaItalia Santa Giulia" per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.))
4-ter.
((Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione "Milano-Cortina 2026". Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.))
4-quater.
((Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
4-quinquies.
((Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi))
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