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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2025, n. 156

Misure urgenti in materia economica. (25G00169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2025
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191 (in G.U. 19/12/2025, n. 294)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2025)
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Testo in vigore dal:  20-12-2025
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.))
1. L'autorizzazione di spesa a favore
(( della società Rete ferroviaria italiana (RFI) ))
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di
((programma - parte))
servizi.
2. L'autorizzazione di spesa a favore
((della società RFI))
S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Nelle more dell'aggiornamento del
((contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A.))
è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.
3-bis.
((All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"))
.
4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.