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DECRETO-LEGGE 20 luglio 2021, n. 103

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonchè disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. (21G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 125 (in G.U. 18/9/2021, n. 224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
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Testo in vigore dal:  19-9-2021
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua di interesse culturale o dichiarate monumento nazionale;
Tenuto conto della proposta del Comitato del patrimonio mondiale UNESCO di inserire «Venezia e la sua laguna» nella lista dei siti in pericolo;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ivi incluse specifiche misure di limitazione del transito di navi a tutela delle sue vie urbane d'acqua di interesse culturale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni che assicurino la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale e garantiscano contestualmente la protezione dell'ambiente e della salute e la salvaguardia dei livelli occupazionali mediante la previsione di misure di sostegno al reddito;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a supportare i lavoratori delle grandi imprese in crisi mediante la previsione di misure di sostegno al reddito che, nell'attuale fase di crisi economica, consentano di evitare i licenziamenti e accompagnare i lavoratori verso un riassorbimento occupazionale;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 luglio 2021 e del 15 luglio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministro della cultura e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia.
1. Al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possono comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti.
2. Le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale.
In dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 è vietato il transito di navi aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) stazza lorda superiore a 25.000 GT;
b) lunghezza dello scafo al galleggiamento superiore a 180 metri;
c)
(( altezza dalla linea di galleggiamento (air draft) ))
superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela - motore;
d) impiego di combustibile in manovra con contenuto di zolfo uguale o superiore allo 0.1 per cento.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro
((22,5 milioni per l'anno 2022))
, finalizzato:
a) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 30 milioni per l'anno 2021, di contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua di cui al comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi, riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione;
b) all'erogazione, nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2021 e di euro
((22,5 milioni per l'anno 2022))
, di contributi in favore del gestore del terminal di approdo interessato dal divieto di transito
((di cui al comma 2 e delle imprese di cui lo stesso si avvale nonché delle imprese dell'indotto e delle attività commerciali collegate))
.
4. Ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, per il finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori impiegati dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera b) del comma 3, dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo, dalle imprese esercenti i servizi di cui all'articolo 14, comma 1-bis, della medesima legge n. 84 del 1994, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, dalle imprese autorizzate ad operare ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice, dalle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 60 del
((regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima),))
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dagli esercenti le attività di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, nonché dagli spedizionieri doganali e dalle imprese operanti nel settore della logistica, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di
((10 milioni di euro per l'anno 2022))
. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa.
((
5. In relazione alle misure di cui al presente articolo, al fine di sostenere l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione rilasciata al gestore di cui alla lettera b) del comma 3, la competente Autorità di sistema portuale può procedere, nel rispetto della normativa europea, alla revisione del predetto piano, tenendo conto dei contributi riconosciuti ai sensi della predetta lettera b) del comma 3 e ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità di sistema portuale. Ove necessario per il riequilibrio, la revisione della concessione può prevedere la proroga della sua durata, la riduzione, rateizzazione o rimodulazione del canone concessorio, nonché, in deroga all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'affidamento della gestione dei punti di attracco temporanei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
))
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3. Il decreto di cui al presente comma tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo
((, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021 e a 32,5 milioni di euro per l'anno 2022))
, si provvede ai sensi dell'articolo 5.