DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
(Misure urgenti per la  valorizzazione  degli  immobili  ((pubblici))
                            inutilizzati) 
 
  1.  ((In  considerazione   dell'eccezionalita'   della   situazione
economico-finanziaria  del  Paese,  al  fine  di   contribuire   alla
stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione e di promuovere iniziative di  valorizzazione  del
patrimonio  pubblico  volte  allo  sviluppo  economico   e   sociale,
l'accordo)) di programma di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  avente  ad  oggetto  il  recupero  di  immobili  non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce  variante
urbanistica. Allo scopo di individuare i  contenuti  dell'accordo  di
programma, il Comune ((, fermo restando,  nel  caso  di  insediamenti
commerciali,  quanto  disposto  dall'articolo  31,   comma   2,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,)) presenta ((una proposta))  di
recupero dell'immobile anche attraverso  il  cambio  di  destinazione
d'uso ((all'Agenzia del demanio, che e'  tenuta  a  valutarla,  entro
trenta giorni dalla ricezione della stessa,)) salvo  opponga  diversa
ipotesi di utilizzo finanziata o in corso  di  finanziamento  ((,  di
valorizzazione o di alienazione)). ((PERIODO SOPPRESSO  DALLA  L.  11
NOVEMBRE 2014, N. 164)). 
  ((1-bis. Hanno priorita' di valutazione i progetti di  recupero  di
immobili a fini di edilizia residenziale  pubblica,  da  destinare  a
nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia economica  e  popolare  e  a  nuclei
sottoposti a provvedimenti di  rilascio  per  morosita'  incolpevole,
nonche'  gli  immobili  da  destinare  ad  autorecupero,  affidati  a
cooperative composte esclusivamente da soggetti  aventi  i  requisiti
per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. I  progetti  aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di  programma,  in
relazione agli interventi di cui al periodo  precedente,  finalizzati
alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla  dimostrazione  che
non sussistano le necessita' o le condizioni per tali progetti)). 
  2. ((Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  l'Agenzia  del
demanio, nonche' il Ministero della difesa, quando le  operazioni  di
cui al presente articolo comprendono immobili in uso  a  quest'ultimo
Dicastero  e  non  piu'  utili  alle  sue  finalita'   istituzionali,
effettuano   la   prima   individuazione   degli    immobili    entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione   del   presente   decreto.))   ((Il   provvedimento   di
individuazione degli immobili dell'Amministrazione della  difesa  non
piu'   utilizzati   e'   comunicato   alle   competenti   Commissioni
parlamentari)).  Sono  esclusi   dall'applicazione   della   presente
disposizione gli immobili per i quali e' stata accolta la domanda  di
trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21  giugno
2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, nonche' quelli per  i  quali  e'  in  corso  la  richiesta  di
riesame, per i quali si  continua  ad  applicare  la  disciplina  ivi
prevista fino al trasferimento del bene all'ente  richiedente  ovvero
alla sua rinuncia. 
  3.  Entro  30  giorni   dalla   adozione   dei   provvedimenti   di
individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio ((,  d'intesa
con il Ministero della difesa limitatamente agli immobili in  uso  al
medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al
comma  2,  puo'  formulare))   all'amministrazione   comunale   ((una
proposta))  di  recupero   dell'immobile   a   diversa   destinazione
urbanistica ((, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali,
quanto disposto  dall'articolo  31,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e  successive  modificazioni)),  anche  previa
pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per  sollecitare  la
presentazione ((della proposta)) da parte di privati. 
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto ((la proposta)) di  cui
ai  commi  precedenti,  sottoscritto  dall'amministrazione   comunale
interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ((e con il  Ministero
della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non  piu'
utili  alle  sue  finalita'  istituzionali  di  cui  al  comma   2)),
costituisce variante di  destinazione  d'uso  ai  sensi  del  decreto
legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90  giorni
dal ricevimento della citata proposta.  Entro  30  giorni  dalla  sua
conclusione l'accordo e' ratificato con deliberazione  del  Consiglio
comunale. 
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano  le  misure
necessarie a garantire, in  base  ai  principi  di  proporzionalita',
adeguatezza,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  della  pubblica
amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea  sul  territorio
nazionale  del  presente  articolo,  le  occorrenti   semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti,  per  l'approvazione  delle   varianti   urbanistiche   e   per
l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio ((e  il
Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non piu' utili alle sue finalita' istituzionali di cui  al  comma  2,
procedono)),  secondo  le  norme   vigenti,   all'alienazione,   alla
concessione e alla  costituzione  del  diritto  di  superficie  degli
immobili. 
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla  sua  conclusione,  il
Ministro competente puo' proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di nominare, previa diffida,  un  commissario  ad  acta  che
provvede alle procedure necessarie per la  variante  urbanistica  ((,
ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti)). Nel caso  di
nomina del commissario ad acta non si applicano  le  disposizioni  di
cui al comma 8. ((Al commissario di cui  al  periodo  precedente  non
sono  corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti, comunque denominati)). 
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la
cui destinazione d'uso  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del
presente articolo, e' attribuita agli  enti  territoriali  che  hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
modalita' determinate con  decreto  ((del  Ministro  dell'economia  e
delle   finanze   da   adottare,    limitatamente    agli    immobili
dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro  della
difesa)). 
  ((8-bis. Il comma  12  dell'articolo  3-ter  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, e' abrogato)).