DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 25/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni,
  contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone
  fisiche ed enti pubblici e privati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse
devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione
delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle
imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla
stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di
persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati
consolidati di gruppo.((10)) 
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce
condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli  organi
di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche
ai  fini  del  risarcimento   del   danno   da   ritardo   da   parte
dell'amministrazione,  ai  sensi   dell'articolo   30   del   decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati. 
                                                           (7) ((10)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1,  comma  126)
che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 come  modificata  dal  D.L.  30  aprile
2019, n. 34, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dal 1°  gennaio  2018,
gli obblighi di pubblicazione di  cui  all'articolo  26  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle
societa'  controllati  di  diritto  o  di   fatto,   direttamente   o
indirettamente,   dalle   amministrazioni   dello   Stato,   mediante
pubblicazione nei propri  documenti  contabili  annuali,  nella  nota
integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo  si
applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate"; 
  - (con l' art. 1, comma 128) che "All'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari  siano  controllati
di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica  ovvero
dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.»".