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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2024)
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vigente al 01/12/2024
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Testo in vigore dal:  23-6-2016
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Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis))
;
c)
((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche .
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
.