DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
vigente al 03/06/2023
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18 
 
 
                 Termini di approvazione dei bilanci 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  1,
approvano: 
    a) il bilancio di previsione o il budget economico  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente; 
    b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il  30  aprile
dell' anno successivo le regioni approvano il rendiconto entro il  31
luglio dell'anno successivo, con  preventiva  approvazione  da  parte
della giunta entro il 30 aprile, per  consentire  la  parifica  delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; 
    c) il  bilancio  consolidato  entro  il  30  settembre  dell'anno
successivo. ((32)) 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i
loro bilanci preventivi ed  i  bilanci  consuntivi  alla  Banca  dati
unitaria delle· amministrazioni pubbliche, secondo gli  schemi  e  le
modalita' previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Gli schemi ,  standardizzati  ed  omogenei,  assicurano
l'effettiva comparabilita' delle  informazioni  tra  i  diversi  enti
territoriali. 
 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 110, comma 1)
che "Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato  2019  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020".