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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1987, n. 317

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 ottobre 1987, n. 398 (in G.U. 03/10/1987, n.231) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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vigente al 15/11/2024
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Testo in vigore dal:  24-9-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)
1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dagli articoli da 1 a 5:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.
2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni degli articoli da 1 a 5, per i lavoratori italiani assunti nel territorio nazionale o trasferiti da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari:
a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile;
c) le società costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
d) i datori di lavoro stranieri.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151))
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