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DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1987, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 (in G.U. 06/04/1987, n.80).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  6-4-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alla modifica di talune disposizioni contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure di prevenzione per la sicurezza stradale, nonché di assicurare la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, attraverso l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, attualmente in carica ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono confermati sino alla data del
((30 settembre 1987))

2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132))

3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 MARZO 1987, N.132))

4. All'articolo 7 della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "triennio" è sostituita dalla seguente: "quinquennio";
((...))

5. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, determina la misura dei gettoni di presenza spettanti ai componenti effettivi e supplenti ed ai segretari dei suddetti comitati. La relativa spesa fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1987 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
((5-bis. All'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma".
5-ter. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".
5-quater. All'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 6 giugno 1974, n. 298, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici".
5-quinquies. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente: "Dei quattro rappresentanti del Ministero dei trasporti, due sono scelti tra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e collocati fuori ruolo, e due tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali".
5-sexies. La riserva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, a favore delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo è portata da due a tre rappresentanti))