COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 99.

  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei
modi  stabiliti  dalla  legge,  di  esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
  E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
  Ha  l'iniziativa  legislativa  e puo' contribuire alla elaborazione
della  legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.