COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 14-11-1993
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 68.

((I  membri del Parlamento  non  possono essere chiamati a rispondere
delle  opinioni  espresse  e  dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
  Senza  autorizzazione  della  Camera  alla quale appartiene, nessun
membro   del   Parlamento  puo'  essere  sottoposto  a  perquisizione
personale  o  domiciliare,  ne'  puo'  essere  arrestato o altrimenti
privato  della  liberta'  personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Analoga  autorizzazione  e'  richiesta  per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza)).