COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 36.

  Il  lavoratore  ha  diritto  ad una retribuzione proporzionata alla
quantita'  e  qualita'  del  suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  La  durata  massima  della  giornata  lavorativa e' stabilita dalla
legge.
  Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non puo' rinunziarvi.