COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 6-1-2000
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 126.

((Con   decreto  motivato   del  Presidente  della  Repubblica   sono
disposti  lo  scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente  della  Giunta  che  abbiano  compiuto  atti contrari alla
Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge.  Lo  scioglimento e la
rimozione  possono  altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
  Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente  della  Giunta  mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
  L'approvazione   della   mozione  di  sfiducia  nei  confronti  del
Presidente  della  Giunta  eletto  a  suffragio universale e diretto,
nonche'  la  rimozione,  l'impedimento  permanente,  la  morte  o  le
dimissioni  volontarie  dello  stesso  comportano le dimissioni della
Giunta  e  lo  scioglimento  del  Consiglio.  In ogni caso i medesimi
effetti  conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio)).