COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 30-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 119. 
 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
autonomia  finanziaria  di  entrata  e   di   spesa,   nel   rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea. (19) 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio. 
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. 
  Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite. 
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali
in favore di determinati Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane  e
Regioni. 
  ((La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove le
misure   necessarie   a    rimuovere    gli    svantaggi    derivanti
dall'insularita')). 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
un  proprio  patrimonio,  attribuito  secondo  i  principi   generali
determinati   dalla   legge   dello    Stato.    Possono    ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,  con  la
contestuale definizione di piani di ammortamento e a  condizione  che
per il complesso  degli  enti  di  ciascuna  Regione  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia  dello  Stato  sui
prestiti dagli stessi contratti. (19) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.