COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 7-1-2000
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 111.

((La  giurisdizione  si  attua  mediante  il giusto processo regolato
dalla legge.
  Ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio  tra  le parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
  Nel  processo  penale, la legge assicura che la persona accusata di
un   reato   sia,   nel   piu'   breve   tempo  possibile,  informata
riservatamente  della  natura  e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la  sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare
o  di  far  interrogare  le  persone  che rendono dichiarazioni a suo
carico,  di  ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua  difesa  nelle  stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni  altro  mezzo  di  prova  a  suo  favore;  sia  assistita  da un
interprete  se  non  comprende  o  non  parla la lingua impiegata nel
processo.
  Il  processo  penale  e' regolato dal principio del contraddittorio
nella  formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere  provata  sulla  base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta,  si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
  La  legge  regola  i  casi  in cui la formazione della prova non ha
luogo  in  contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita'  di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita)).
  Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
  Contro   le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti  sulla  liberta'
personale,   pronunciati  dagli  organi  giurisdizionali  ordinari  o
speciali,  e'  sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.  Si  puo'  derogare  a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
  Contro  le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il  ricorso  in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.