COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
vigente al 01/10/2023
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 37.

  La  donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro,
le  stesse  retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro  devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare  e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
  La  legge  stabilisce  il  limite  minimo  di  eta'  per  il lavoro
salariato.
  La  Repubblica  tutela  il  lavoro  dei minori con speciali norme e
garantisce  ad  essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di
retribuzione.