COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 8-11-2001
aggiornamenti all'articolo
    

                              Art. 118.

((Le  funzioni  amministrative  sono  attribuite ai Comuni salvo che,
per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano conferite a Province,
Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
  I  Comuni,  le  Province e le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  La  legge  statale  disciplina  forme  di coordinamento fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati, per lo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base del
principio di sussidiarieta')).