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LEGGE 3 aprile 1958, n. 499

Miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

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Testo in vigore dal:  11-6-1958

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Nel primo comma dell'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, alle parole: "nella misura di due terzi della retribuzione giornaliera", sono sostituite le seguenti: "nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera".
Nel secondo comma dello stesso articolo, alle parole:
"l'indennità decorre dal decimo giorno successivo", sono sostituite le seguenti: "l'indennità decorre dal quarto giorno successivo".
Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo citato, è inserito il seguente comma:
"Ove la durata dell'inabilità, di cui ai comma precedenti, si prolunghi oltre il novantesimo giorno continuativo, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 e 42".
L'art. 39 ora citato è modificato dall'art. 5 della presente legge.