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LEGGE 28 ottobre 2021, n. 164

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo. (21G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2021
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  21-11-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
1. La Repubblica riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.