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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2020, n. 177

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. (20G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2020
Testo in vigore dal:  30-12-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» e, in particolare, l'articolo 4 ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dalla medesima legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data della sua entrata in vigore e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data;
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», ai sensi del quale, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 51 del 2019, che, ai fini dell'esercizio della delega, dispone l'applicazione dei commi 3, 4 e 5, dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e fa salvo il disposto del comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che, nel rispetto della medesima procedura, per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale della Commissione ivi prevista, la cui composizione è aggiornata con cadenza triennale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, recante l'istituzione e la composizione della Commissione di esperti ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 e 13 gennaio 2020;
Vista la motivata proposta di determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali ai fini dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, trasmessa dal Presidente della Commissione al Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente alla relazione sull'attività svolta, il 18 novembre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale è stata conferita al Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. dott. Federico D'Incà, la delega di funzioni in materia di riforme istituzionali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi in data 10 dicembre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Determinazione dei collegi uninominali
e plurinominali della Camera dei deputati
1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.1 allegata al presente decreto.
2. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A.2 allegata al presente decreto.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020:
«Art. 4 (Decorrenza delle disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2019, n. 135:
«Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali). - 1. Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:
1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165;
b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:
1) il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;
2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2017, n. 264:
«Art. 3 (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali). - 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.
Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;
c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
7. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, S.O.
- Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1993, n. 302 S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2017, che reca l'istituzione e la composizione della Commissione di esperti ai sensi dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è stato modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, che adegua la disciplina relativa al funzionamento e alle attività della Commissione alle previsioni della legge n. 51 del 2019, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2020 che interviene sulla composizione sostituendo un membro dimissionario.