stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 giugno 2021, n. 79

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. (21G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2021, n. 112 (in G.U. 07/08/2021, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare
1. In via temporanea, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al
((28 febbraio 2022))
, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.