DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137

((Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.)) (20G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                             Art. 9-ter. 
 
(Individuazione  dei  soggetti  esenti  dal  versamento  dell'IMU   e
disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio). 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma  1,  lettera  b),
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  all'articolo  78,
comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, e agli articoli 9, comma 1,  e  9-bis,  comma  1,  del  presente
decreto si applicano  ai  soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo  1  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  che  siano  anche  gestori  delle
attivita' economiche indicate dalle predette disposizioni. 
  2. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991,
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,
n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono esonerate,  dal  1°  gennaio  2021  al  31  dicembre  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21) 
  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i
titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti
l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del
2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31  dicembre  2021,  dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti,
della legge n. 160 del 2019. (21) 
  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31  dicembre  2021,  le
domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di
ampliamento delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la
sola planimetria, in deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160,  e  senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. (21) (20) (25) 
  5.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di
distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal  1°
gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre  2021,  la  posa  in
opera temporanea su vie, piazze,  strade  e  altri  spazi  aperti  di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui  al
comma 2, di strutture amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,  purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21
e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  (21)  (20)  (25)
(29) (31) ((32)) 
  6. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 2 e 3, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 330 milioni di  euro  per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati  si
provvede con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2021. Nel caso in cui ricorra la  condizione  prevista  dal
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281, il decreto e' comunque adottato. 
  7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del
presente decreto. 
  8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  parola:  "adiacenti"  e'   sostituita   dalla   seguente:
"prospicienti"; 
    b)  la  parola:  "particolare"  e'  sostituita  dalla   seguente:
"eccezionale". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
706) che "Le disposizioni in materia di esonero di  cui  all'articolo
9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono prorogate fino al 31 marzo 2022". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  25  febbraio  2022,  n.  15,  ha  disposto   (con   l'art.
3-quinquies,  comma  1)   che   "Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 706, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
30 giugno 2022". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 10-ter, comma  1)  che
"Al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle  attivita'  danneggiate
dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le   autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30  settembre  2022,  salvo  disdetta
dell'interessato". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 40, comma
1) che l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  9-ter,
comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n.  144,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 novembre 2022,  n.  175,  come  modificata  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto  (con  l'art.  40,  comma  1)  che
"L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  9-ter,  comma
5, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
30 giugno 2023, salva disdetta da parte dell'interessato". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 23 settembre 2022, n.  144,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 novembre 2022,  n.  175,  come  modificato  dal  D.L.  29
dicembre 2022, n. 198,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  24
febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art.  40,  comma  1)  che  "
L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
31 dicembre 2023, salva disdetta da parte dell'interessato".