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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
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Testo in vigore dal:  14-5-2003

Art. 4

O p z i o n e


1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:
a) è redatta su carta libera;
b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;
c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
e) è datata e firmata dall'elettore;
f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.
2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.
4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.
6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:
«Art. 4 - 1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.
2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.
3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.
5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura».