DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 2-bis. 
     (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). 
 
  1. Ferma restando la competenza statale in materia  di  ordinamento
civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle connesse norme
del codice civile e alle disposizioni integrative, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  prevedere,  con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto  del
Ministro dei lavori pubblici  2  aprile  1968,  n.  1444,  e  possono
dettare disposizioni  sugli  spazi  da  destinare  agli  insediamenti
residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle  attivita'
collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione  o
revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a  un  assetto
complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a  orientare  i
comuni nella definizione di limiti di densita'  edilizia,  altezza  e
distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati  del  proprio
territorio. 
  ((1-ter. In ogni caso di intervento che preveda  la  demolizione  e
ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni  del  lotto  di
pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli  edifici  e  dai  confini,  la
ricostruzione  e'  comunque  consentita  nei  limiti  delle  distanze
legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici  eventualmente
riconosciuti per l'intervento possono  essere  realizzati  anche  con
ampliamenti fuori sagoma e con il  superamento  dell'altezza  massima
dell'edificio   demolito,   sempre   nei   limiti   delle    distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al  decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in  zone
a queste assimilabili in base alla normativa  regionale  e  ai  piani
urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici  consolidati  e  in
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico,  gli
interventi   di   demolizione   e   ricostruzione   sono   consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici  di  recupero  e  di
riqualificazione particolareggiati,  di  competenza  comunale,  fatti
salvi le previsioni degli strumenti di  pianificazione  territoriale,
paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri  degli  enti  preposti
alla tutela)).