DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2023)
Testo in vigore dal: 3-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 71 
Elezione del sindaco e del consiglio  comunale  nei  comuni  sino  ai
                           15.000 abitanti 
 
1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione  dei
consiglieri  comunali   si   effettua   con   sistema   maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco. 
 
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere  anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di  sindaco  e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. 
 
3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e'  collegata  ad  una
lista di candidati alla carica di consigliere comunale,  comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti. 
 
3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la  rappresentanza  di
entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei  comuni  con  popolazione
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti,  nessuno  dei  due  sessi  puo'
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei  candidati,
con  arrotondamento  all'unita'  superiore  qualora  il  numero   dei
candidati del sesso meno rappresentato  da  comprendere  nella  lista
contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. (125) 
 
4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il  candidato
alla carica di sindaco. 
 
5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di  sindaco,  segnando  il  relativo  contrassegno.   Puo'   altresi'
esprimere un voto di preferenza  per  un  candidato  alla  carica  di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica di sindaco prescelto, scrivendone il  cognome  nella  apposita
riga  stampata  sotto  il  medesimo  contrassegno.  Nei  comuni   con
popolazione compresa tra 5.000 e 15.000  abitanti,  ciascun  elettore
puo' esprimere, nelle  apposite  righe  stampate  sotto  il  medesimo
contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il  cognome  di
non piu' di due candidati compresi nella lista collegata al candidato
alla carica di sindaco prescelto. Nel  caso  di  espressione  di  due
preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso  diverso  della
stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. 
 
6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che  ottiene
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si  procede  ad
un turno di ballottaggio fra i due candidati che  hanno  ottenuto  il
maggior  numero  di  voti,  da  effettuarsi   la   seconda   domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'. 
 
7. A ciascuna lista  di  candidati  alla  carica  di  consigliere  si
intendono attribuiti tanti voti quanti sono  i  voti  conseguiti  dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato. 
 
8. Alla lista collegata al candidato alla carica di  sindaco  che  ha
riportato il maggior numero di voti sono  attribuiti  due  terzi  dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora il numero dei consiglieri da assegnare  alla  lista  contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I  restanti  seggi  sono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si  divide
la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per  1,  2,  3,
4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare  e  quindi
si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti,  in  numero
eguale  a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in   una
graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene  tanti  seggi  quanti
sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella  graduatoria.  A
parita' di quoziente, nelle cifre intere  e  decimali,  il  posto  e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio. 
 
9. Nell'ambito di ogni  lista  i  candidati  sono  proclamati  eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata  dei  voti  di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a  ciascuna
lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di  sindaco
della lista medesima. 
 
10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti  tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche' essa abbia riportato un numero di voti validi  non  inferiore
al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti  non  sia  stato
inferiore al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali  del  comune.  Qualora  non  si   siano   raggiunte   tali
percentuali, la elezione e' nulla. (119) ((129)) 
 
11. In caso di decesso  di  un  candidato  alla  carica  di  sindaco,
intervenuto dopo la  presentazione  delle  candidature  e  prima  del
giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio  delle  elezioni
con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto  e  quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del  procedimento
di presentazione di tutte le  liste  e  candidature  a  sindaco  e  a
consigliere comunale. 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla  L.
3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art.  2,  comma  1-bis)  che
"Per  l'anno  2021,  in  considerazione  del  permanere  del   quadro
epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente  grave  su
tutto il territorio nazionale e a causa delle  oggettive  difficolta'
di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi  Stati,  per
l'elezione del sindaco e del consiglio comunale  nei  comuni  sino  a
15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto  dalle  disposizioni  di
cui al  comma  10  dell'articolo  71  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una  sola  lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato  a
sindaco collegato, purche' essa abbia riportato  un  numero  di  voti
validi non inferiore al 50 per cento dei votanti  ed  il  numero  dei
votanti non sia stato  inferiore  al  40  per  cento  degli  elettori
iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune.  Qualora  non  siano
raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2,  comma   1-ter)   che   "In
considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19  e
delle oggettive difficolta'  di  movimento  all'interno  dei  singoli
Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio
comunale nei comuni sino  a  15.000  abitanti,  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del
numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune  non
si tiene conto degli elettori iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto". 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 10  marzo  2022,
n. 62, (in G.U. 1a s.s. 16/03/2022, n. 11), ha dichiarato 
"l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto  degli  artt.
71, comma 3-bis, del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali)  e  30,
primo comma, lettere d-bis) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n.  570
(Testo unico delle leggi per la  composizione  e  la  elezione  degli
organi delle  Amministrazioni  comunali),  nella  parte  in  cui  non
prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza
di entrambi i sessi nei comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti". 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.L. 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla L.
30 giugno 2022, n. 84, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)  che  "Per
l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale  nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,  in  deroga  a  quanto
previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo  71  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata  ammessa  e
votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati  compresi  nella
lista  e  il  candidato  a  sindaco  collegato,  purche'  essa  abbia
riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento  dei
votanti e il numero dei votanti non sia stato  inferiore  al  40  per
cento degli elettori iscritti  nelle  liste  elettorali  del  comune.
Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla".