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LEGGE 28 febbraio 1985, n. 47

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2024)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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Art. 43

(Procedimenti in corso)


L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria.
((3))

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che il primo comma del presente articolo "va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria."