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LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

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Testo in vigore dal:  5-4-1974

Art. 20

(Sanzioni penali)


Chiunque violi le prescrizioni contenute nella presente legge e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 10 milioni.