LEGGE 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-5-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 52.

  ((Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti
dalla  presente  legge  si  applicano le disposizioni contenute nelle
leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.
  Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai
partiti   o   gruppi   politici  che  partecipano  direttamente  alla
competizione  elettorale  si intendono attribuite ai partiti o gruppi
politici  che  siano rappresentati in Parlamento nonche' ai promotori
del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
  Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun
partito  o  gruppo  politico  che sia rappresentato in Parlamento, ai
promotori  di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai
sensi  dell'articolo  4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito
dall'articolo  3  della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico
spazio  agli  effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da
richiedersi con unica domanda)).
  In  ogni  caso  deve  essere rivolta istanza alla giunta municipale
entro   il  trentaquattresimo  giorno  antecedente  alla  data  della
votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.