DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (14G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2019)
Testo in vigore dal: 4-10-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 
              Autorita' di regolamentazione competente 
 
  1.  L'autorita'  di  regolamentazione  competente  in  materia   di
sicurezza nucleare e di radioprotezione  e'  l'Ispettorato  nazionale
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). 
  2. L'ISIN svolge le funzioni e i compiti di autorita' nazionale per
la regolamentazione tecnica espletando  le  istruttorie  connesse  ai
processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il  controllo  e  la
vigilanza delle installazioni nucleari non piu'  in  esercizio  e  in
disattivazioni, dei reattori  di  ricerca,  degli  impianti  e  delle
attivita' connesse  alla  gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del
combustibile  nucleare  esaurito,  delle  materie   nucleari,   della
protezione  fisica  passiva  delle  materie  e  delle   installazioni
nucleari, delle attivita'  d'impiego  delle  sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive emanando altresi'
le  certificazioni  previste  dalla  normativa  vigente  in  tema  di
trasporto di materie  radioattive  stesse.  Emana  guide  tecniche  e
fornisce supporto ai ministeri competenti nell'elaborazione  di  atti
di rango legislativo nelle materie di competenza.  Fornisce  supporto
tecnico  alle  autorita'  di  protezione  civile  nel   campo   della
pianificazione  e  della  risposta  alle  emergenze  radiologiche   e
nucleari, svolge  le  attivita'  di  controllo  della  radioattivita'
ambientale  previste  dalla  normativa  vigente   ed   assicura   gli
adempimenti  dello  Stato  italiano  agli  obblighi  derivanti  dagli
accordi  internazionali  sulle  salvaguardie.  L'ISIN   assicura   la
rappresentanza  dello  Stato  italiano  nell'ambito  delle  attivita'
svolte dalle  organizzazioni  internazionali  e  dall'Unione  europea
nelle  materie  di  competenza  e  la  partecipazione   ai   processi
internazionali e comunitari di valutazione della  sicurezza  nucleare
degli  impianti  nucleari  e  delle   attivita'   di   gestione   del
combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi  in  altri  paesi.
((Le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari  e
sulla normativa in materia sono  fornite  dall'ISIN,  senza  che  sia
necessaria la preventiva autorizzazione di altri  organismi  o  enti.
Qualora le informazioni abbiano una classifica di segretezza ai sensi
della legge 3 agosto 2007, n. 124, si applicano le norme  in  materia
di tutela delle informazioni classificate.)) 
  3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che  durano  in
carica sette anni, non rinnovabili ((e il collegio dei revisori)). 
  4. Il direttore dell'ISIN e' nominato entro 90 giorni  dall'entrata
in vigore del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico,  acquisiti   i   pareri   favorevoli   delle   Commissioni
parlamentari competenti. In  nessun  caso  la  nomina  potra'  essere
effettuata in caso  di  mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a
maggioranza assoluta  dei  componenti,  dalle  predette  Commissioni,
entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'ISIN; 
    b) svolge le funzioni di  direzione,  coordinamento  e  controllo
della struttura; 
    c) definisce le  linee  strategiche  e  gli  obiettivi  operativi
dell'ISIN; 
    d) definisce le procedure organizzative interne e le  tempistiche
di  riferimento  per  l'elaborazione  degli  atti  e  dei  pareri  di
spettanza dell'ISIN; 
    e) emana le tariffe da applicare  agli  operatori  ai  sensi  del
comma 18  del  presente  articolo  per  lo  svolgimento  dei  servizi
dell'ISIN; 
    f) emana i pareri vincolanti richiesti alla struttura nell'ambito
di istruttorie autorizzative condotte dalle amministrazioni pubbliche
e gli atti di approvazione su istanza degli operatori; 
    g) svolge il ruolo di rappresentanza per le materie di competenza
nei consessi comunitari e internazionali; 
    h) trasmette al Governo e al  Parlamento  una  relazione  annuale
sulle attivita'  svolte  dall'ISIN  e  sullo  stato  della  sicurezza
nucleare nel territorio nazionale. 
  5. Il Direttore e' scelto tra persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza,   di   comprovata   e    documentata    esperienza    e
professionalita' ed elevata qualificazione e competenza  nei  settori
della  sicurezza  nucleare,  della  radioprotezione,   della   tutela
dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi e  di  difesa
contro gli eventi estremi naturali o incidentali. Per  almeno  dodici
mesi  dalla  cessazione  dell'incarico,   il   Direttore   non   puo'
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con  le  imprese  operanti
nel settore di competenza,  ne'  con  le  relative  associazioni.  La
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  ad  una
annualita' dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
e all'associazione che abbiano violato tale  divieto  si  applica  la
sanzione amministrativa  pecuniaria  pari  allo  0,5  per  cento  del
fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e  non  superiore
ad euro 10 milioni, e, nei casi piu' gravi o quando il  comportamento
illecito sia  stato  reiterato,  la  revoca  dell'atto  autorizzativo
inerente all'attivita' illecitamente condotta ai sensi  del  presente
comma. I limiti massimo e minimo di  tale  sanzione  sono  rivalutati
secondo il tasso  di  variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. 
  6. La Consulta e' costituita da 3 esperti, di cui uno con  funzioni
di coordinamento organizzativo  interno  alla  medesima,  scelti  tra
persone di indiscussa  moralita'  e  indipendenza,  di  comprovata  e
documentata esperienza e professionalita' ed elevata qualificazione e
competenza   nei   settori   della    sicurezza    nucleare,    della
radioprotezione, della tutela dell'ambiente e  sulla  valutazione  di
progetti complessi e di difesa contro gli eventi estremi  naturali  o
incidentali. I componenti  della  Consulta  sono  nominati  entro  90
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico, acquisiti i pareri favorevoli  delle  Commissioni
parlamentari competenti. In nessun caso  le  nomine  potranno  essere
effettuate in caso  di  mancanza  del  predetto  parere  espresso,  a
maggioranza assoluta  dei  componenti,  dalle  predette  Commissioni,
entro trenta giorni  dalla  richiesta.  La  Consulta  esprime  parere
obbligatorio: 
    a) sui piani di  attivita',  sugli  atti  programmatici  e  sugli
obiettivi  operativi  nonche'  sulle  tariffe   da   applicare   agli
operatori; 
    b) in merito alle procedure operative e  ai  regolamenti  interni
dell'ISIN; 
    c) sulle proposte di guide tecniche predisposte dall'ISIN. 
  7. Il trattamento economico del direttore e  dei  componenti  della
Consulta e' determinato  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  sono
coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi  15  e  17  del
presente  articolo.  ((Se  appartenente  ai  ruoli   della   pubblica
amministrazione, il direttore dell'ISIN e' collocato in posizione  di
fuori ruolo, aspettativa o  analoga  posizione  per  l'intera  durata
dell'incarico, garantendo  il  trattamento  economico  in  godimento,
comprensivo dei trattamenti economici accessori, salva l'applicazione
dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, nei soli casi ivi previsti, con oneri a carico dell'ISIN.)) 
  ((8. L'ISIN e' dotato di risorse di personale di provata competenza
tecnica nelle specifiche aree  di  pertinenza  dell'Ispettorato,  nel
limite   massimo   di   60   unita'   e   di    provata    competenza
giuridico-amministrativa, nel limite massimo di  30  unita',  di  cui
almeno  5  con  qualifica  dirigenziale   non   generale   ai   sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Le
risorse sono costituite, in sede di prima applicazione, da  personale
gia' appartenente al Dipartimento  nucleare,  rischio  tecnologico  e
industriale  dell'ISPRA,  da  altro  personale  ISPRA  e  da  risorse
provenienti da altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il
personale non proveniente da ISPRA e' collocato all'ISIN in posizione
di comando e conservera' il trattamento  giuridico  ed  economico  in
godimento presso  l'amministrazione  o  l'ente  di  appartenenza.  Al
personale posto in posizione di comando si  applica  quanto  previsto
all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Al personale di ruolo si applica  il  trattamento  giuridico  ed
economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e  della
ricerca, di cui all'articolo 5  del  Contratto  Collettivo  Nazionale
Quadro del 13 luglio 2016.)) 
  9.  Non  puo'  essere  nominato  direttore,  ne'  componente  della
Consulta  ne'  puo'  far  parte   dell'ISIN   colui   che   esercita,
direttamente  o  indirettamente,   attivita'   professionale   o   di
consulenza,  e'  amministratore  o  dipendente  di  soggetti  privati
operanti nel settore, ricopre incarichi elettivi o di  rappresentanza
nei partiti politici, ha interessi diretti o indiretti nelle  imprese
operanti nel settore, o ricadenti  nei  casi  di  incompatibilita'  e
inconferibilita' degli incarichi presso le pubbliche  amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni. 
  10.  Il  direttore  e  i   componenti   della   Consulta   decadono
dall'incarico al  venir  meno  dei  requisiti  di  cui  al  comma  9,
accertato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, acquisiti i pareri
favorevoli  delle  Commissioni  parlamentari   competenti.   Per   il
personale dell'ISIN, il venir meno dei suddetti requisiti costituisce
causa di decadenza dall'incarico. 
  ((11. L'ISIN ha personalita' giuridica di diritto  pubblico,  opera
in  piena   autonomia   regolamentare,   organizzativa,   gestionale,
amministrativa  e  contabile,  con  indipendenza  di  giudizio  e  di
valutazione, ed e' responsabile  della  sicurezza  nucleare  e  della
radioprotezione sul territorio  nazionale,  nello  svolgimento  delle
funzioni e dei compiti di autorita' nazionale negli ambiti  stabiliti
dalla legislazione vigente.  L'ISIN  ha  sede,  senza  oneri,  presso
immobili demaniali ed e' inserito nella  Tabella  «A»  allegata  alla
legge 29 ottobre 1984, n. 720.  L'ISIN  e'  dotato  di  un  Organismo
indipendente di valutazione delle performance  ed  e'  sottoposto  al
controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo  3,  comma  4,
della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Il  collegio  dei  revisori  e'
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e'
composto da tre membri effettivi scelti tra soggetti in  possesso  di
specifica professionalita' in materia  di  controllo  e  contabilita'
pubblica. Per quanto non specificamente  previsto,  si  applicano  in
quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 20  marzo  1975,
n. 70, e del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.)) 
  ((12. Entro 60 giorni dalla data di nomina del direttore dell'ISIN,
l'ISPRA effettua una riorganizzazione interna dei propri  uffici  che
assicuri  alla  struttura  di  cui  al   comma   1,   con   modalita'
regolamentate da apposita convenzione non onerosa,  il  trasferimento
delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori  e
di ogni altra dotazione necessari  per  garantire  le  condizioni  di
operativita' secondo i principi e i requisiti di autonomia di cui  al
comma 11.)) 
  13. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ISIN  puo'  avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, dell'ISPRA e delle Agenzie
provinciali e regionali per la protezione  dell'ambiente  a  fini  di
supporto tecnico scientifico e di  organizzazioni  che  soddisfino  i
principi di trasparenza e indipendenza da  soggetti  coinvolti  nella
promozione o nella gestione di attivita' in campo nucleare. 
  14. Entro 90 giorni dalla data di nomina di  cui  al  comma  4  del
presente articolo,  il  direttore  dell'ISIN  trasmette  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al  Ministro
dello sviluppo economico, affinche' possano formulare entro 30 giorni
le   proprie   osservazioni,    il    regolamento    che    definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Ispettorato. 
  15. I mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti, per l'avvio della
sua ordinaria attivita',  dalle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, gia' destinate all'avvio delle attivita' di cui
all'articolo 29, comma 17, della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del  Ministro
dello sviluppo  economico  15  febbraio  2011,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio  2011,  dalle  risorse
finanziarie attualmente assegnate al Dipartimento  nucleare,  rischio
tecnologico e industriale dell'ISPRA, e dalle risorse  derivanti  dai
diritti che l'ISIN stesso e' autorizzato ad applicare e introitare di
cui al comma 17 del presente articolo. Le  risorse  finanziarie  gia'
disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera c), del citato decreto ministeriale 15  febbraio  2011,  sono
quelle  successivamente  riassegnate  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico all'ISPRA nella misura di 1.205.000,00 euro. ((Fatto  salvo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 298, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, nonche' dall'articolo 1,  comma  493,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio  2018  e'  altresi'
assicurato un gettito annuo, pari a 3,81 milioni  di  euro,  mediante
versamento al bilancio dell'ISIN, entro  il  31  gennaio  di  ciascun
anno, di una corrispondente quota  degli  introiti  della  componente
tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica,  definito  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.
79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18  febbraio  2003,
n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003,  n.
83.)) 
  ((16. Gli oneri economici per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento
delle attivita' istruttorie,  di  monitoraggio,  di  ispezione  e  di
controllo sono a carico del soggetto richiedente  l'autorizzazione  o
dell'esercente o del titolare dell'impianto nucleare o dell'attivita'
sottoposta a ispezione e controllo. Le spese strettamente connesse ad
attivita' di indagine delegate dall'autorita' giudiziaria sono  poste
a carico  del  Ministero  della  giustizia  nell'ambito  delle  spese
processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e  delle  tariffe
nazionali approvati con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della
giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.)) 
  17. Per l'esercizio delle attivita' connesse  ai  compiti  ed  alle
funzioni  dell'ISIN,  gli  esercenti  interessati  sono   tenuti   al
versamento di un corrispettivo da determinare, sulla base  dei  costi
effettivamente sostenuti  per  l'effettuazione  dei  servizi.  L'ISIN
stabilisce il sistema da applicare alla  determinazione  dei  diritti
ispirandosi a principi di  trasparenza,  efficienza  ed  efficacia  e
dandone pubblicazione sul proprio sito  web.  Le  determinazioni  del
direttore con le quali sono fissati  gli  importi,  i  termini  e  le
modalita' di versamento dei diritti sono approvate  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  18. L'ISIN assicura, attraverso idonei strumenti  di  formazione  e
aggiornamento, il mantenimento e  lo  sviluppo  delle  competenze  in
materia di  sicurezza  nucleare  e  di  radioprotezione  del  proprio
personale attribuendo altresi'  a  quest'ultimo  la  possibilita'  di
seguire, ove  necessario,  specifici  programmi  di  formazione,  per
contemplare le esigenze del Programma nazionale di cui all'articolo 7
per la gestione del combustibile esaurito e dei  rifiuti  radioattivi
((e per la preparazione alle emergenze sul sito.)) 
  19. Per l'esercizio delle proprie  funzioni  ispettive,  l'ISIN  si
avvale di propri ispettori che operano  ai  sensi  dell'articolo  10,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
  20.  Alla  istituzione  dell'ISIN  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e  finanziarie  previste  ((ai  sensi  dei
commi 8, 12, 15, 16 e 17)). 
  ((20-bis. Per la gestione unitaria di  servizi  strumentali  l'ISIN
puo' stipulare convenzioni con le Amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  20-ter. L'ISIN si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.))