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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (14G00057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2019)
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Testo in vigore dal:  10-4-2014

Art. 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
1. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute». 
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6. L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonché gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'art. 19.
Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.
Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.».