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DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 2

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida. (13G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/2/2013.
Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano a far data dal 19 gennaio 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere b), c) e d), che si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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  • Articoli

  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
    APRILE 2011, N. 59, RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE E
    2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA E RECEPIMENTO DELLA
    DIRETTIVA 2011/94/UE
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  • DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL CAPO II DEL DECRETO LEGISLATIVO 21
    NOVEMBRE 2005, N. 286, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 22
    DICEMBRE 2008, N. 214, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
    2003/59/CE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE
    PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL
    TRASPORTO DI COSE O DI PASSEGGERI
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  • ULTERIORI DIPOSIZIONI DI COORDINAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI
    PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE ALLA GUIDA EMESSI NEI CONFRONTI DI
    TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UNO STATO ESTERO
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2013

Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59


1. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 11


(Modifiche all'articolo 124 del codice della strada)

1. L'articolo 124 del codice della strada è sostituito dal seguente: "Art. 124 [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, citato nelle premesse, come sostituito dal presente decreto:
«Art.11 (Modifiche all'art. 124 del codice della strada). - 1. L'art. 124 del codice della strada è sostituito dal seguente:
"Art. 124 (Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici). - 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'art. 53, comma 4, e che non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'art. 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'art. 116, comma 14.".».