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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2012, n. 77

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato. (12G0097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/2012
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Testo in vigore dal:  27-6-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute del 16 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 18 marzo 2011;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113, recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato;
Vista la richiesta avanzata da un operatore riguardante l'autorizzazione alla produzione per il settore ortofrutticolo di cassette traforate di polipropilene, ottenute da plastica riciclata, aventi l'8-10% della superficie vuota;
Ritenuto di dover provvedere a modificare il citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 in attesa dell'adozione delle Decisioni comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie plastiche riciclate;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 giugno 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 novembre 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 13-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I produttori di cassette che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.».
b) l'allegato V, parte B è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 2012 Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.

Lavoro, registro n. 7, foglio n. 231

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.
- Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008.
- Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione del 14gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006.
- Il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 270 (Regolamento recante aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, recante la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2008.
- Il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n. 113 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 13-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è il seguente:
«Art. 13-bis. - 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dal presente decreto;
b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché della Turchia.
3-bis. I produttori di cassette che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego di polipropilene e polietilene ad alta densità riciclato.».
- Il testo vigente dell'allegato V del decreto ministeriale 21 marzo 1973, è il seguente:

«Allegato V

Parte A.
Cucurbitacee con buccia non commestibile.
Frutta a guscio con guscio.
Frutta varia con buccia non commestibile.
Legumi freschi con baccello.
Ortaggi a bulbo non freschi.

Parte B.
I prodotti ortofrutticoli di seguito riportati possono venire in contatto con cassette traforate in:
1) polietilene ad alta densità in modo tale che la superficie plastica non superi il 50% ± 5 dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa;
2) polipropilene in modo tale che la superficie plastica non superi il 92% dello sviluppo della superficie interna della cassetta stessa.
Agrumi
Cavoli
Drupacee ad eccezione delle ciliegie
Frutta varia con buccia commestibile limitatamente a cachi e fichi
Funghi
Ortaggi a bulbo
Ortaggi a foglia ed erbe fresche
Ortaggi a frutto
Ortaggi a radice e tubero
Ortaggi a stelo
Pomacee
Nota: Per l'esatta individuazione dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nelle categorie sopra riportate si deve fare riferimento all'allegato I del regolamento (CE) n. 178/2006, pubblicato nella G.U.U.E serie L 29 del 2 febbraio 2006».