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LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2020)
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Testo in vigore dal:  29-2-2012

Art. 4

Modifiche all'articolo 629 del codice penale
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 629 del Codice penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000;
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente .".