DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
Testo in vigore dal: 24-7-2009
                               Art. 4.


       Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti


  1.  Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto
di  contributi,  compatibilmente  con  la  disciplina  comunitaria in
materia  di  aiuti  di  Stato,  entro  i limiti massimi di intensita'
fissati   per   gli   aiuti  alla  formazione  dall'articolo  39  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
  2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
  3.  In  conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le
imprese  destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una  precedente  decisione  della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
          Nota all'art. 4:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 39, del Regolamento
          della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:
                                   Art. 39.

             1.  Gli  aiuti  alla  formazione sono compatibili con il
          mercato  comune  ai  sensi  dell'art.  87, paragrafo 3, del
          trattato  e  sono  esenti  dall'obbligo  di notifica di cui
          all'art.  88,  paragrafo  3,  del  trattato  purche'  siano
          soddisfatte  le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del
          presente articolo.
             2. L'intensita' di aiuto non supera:
              a)  il  25%  dei  costi  ammissibili  per la formazione
          specifica e
              b)  il  60%  dei  costi  ammissibili  per la formazione
          generale.
             L'intensita'  di aiuto puo' essere tuttavia aumentata, a
          concorrenza  di  un'intensita'  massima  dell'80% dei costi
          ammissibili, nei seguenti casi:
              a)   di  10  punti  percentuali  se  la  formazione  e'
          destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
              b)  di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
          medie  imprese  e  di  20  punti  percentuali per gli aiuti
          concessi alle piccole imprese.
             Quando   l'aiuto   concesso   riguarda  il  settore  dei
          trasporti  marittimi, la sua intensita' puo' raggiungere il
          100%  dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che
          il  progetto di formazione riguardi la formazione specifica
          o  quella generale, purche' vengano soddisfatte le seguenti
          condizioni:
              a)  il partecipante al progetto di formazione non e' un
          membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
              b)  la  formazione  viene  impartita  a  bordo  di navi
          immatricolate nei registri comunitari.
             3.  Ove  il  progetto  di  aiuti  comporti  elementi  di
          formazione  specifica  e  di  formazione  generale  che non
          possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensita'
          di  aiuto  e ove non sia possibile stabilire se il progetto
          di  aiuti  alla  formazione  abbia  carattere  specifico  o
          generale,  si applica l'intensita' di aiuto prevista per la
          formazione specifica.
             4.  I  costi  ammissibili  nell'ambito di un progetto di
          aiuti alla formazione sono i seguenti:
              a) costi del personale docente;
              b)   spese   di  trasferta,  compreso  l'alloggio,  del
          personale docente e dei destinatari della formazione;
              e)  altre  voci  di  spesa  correnti, quali materiali e
          forniture, con attinenza diretta al progetto;
              d)  ammortamento  degli strumenti e delle attrezzature,
          per  la  quota  da  riferire  al  loro uso esclusivo per il
          progetto di formazione;
              e)  costi  dei servizi di consulenza sull'iniziativa di
          formazione;
              f) costi di personale per i partecipanti al progetto di
          formazione    e    spese    generali    indirette    (spese
          amministrative,  locazione,  spese generali), a concorrenza
          del  totale  degli  altri  costi  ammissibili  di  cui alle
          lettere  da  a)  ad  e).  Per  quanto  riguarda  i costi di
          personale  per  i  partecipanti  al progetto di formazione,
          vengono  prese in considerazione soltanto le ore durante le
          quali  i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla
          formazione, previa detrazione delle ore produttive.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, paragrafo 6, del
          Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008:
              «6.  Il presente regolamento non si applica ai seguenti
          aiuti:
               a)  i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente
          il  pagamento  di  aiuti individuali a favore di un'impresa
          destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di
          una  precedente decisione della Commissione che dichiara un
          aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
               b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di
          un  ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
          decisione  della Commissione che dichiara un aiuto illegale
          e incompatibile con il mercato comune;
               c) aiuti alle imprese in difficolta'».