DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2009
Testo in vigore dal: 24-7-2009
                               Art. 2.


                          Azioni formative


  1.  Le  azioni  di  formazione,  specifica  o  generale, secondo le
definizioni  date  dall'articolo  38 del regolamento (CE) n. 800/2008
della  Commissione,  del  6  agosto  2008, incentivabili ai sensi del
presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010
e   consistono   in   piani   formativi   aziendali,  interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  sono  stabilite  modalita'  e  termini per la
realizzazione delle attivita' formative proposte.
          Nota all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 38, del Regolamento
          della Commissione n. 800 del 6 agosto 2008:
                                   Art. 38.

             Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti
          definizioni:
              1)  «formazione  specifica»; la formazione che comporti
          insegnamenti  direttamente  e  prevalentemente  applicabili
          alla  posizione,  attuale o futura, occupata dal dipendente
          presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che
          non  siano  trasferibili  ad  altre  imprese  o  settori di
          occupazione, o lo siano solo limitatamente;
              2)  «formazione  generale»:  la formazione che comporti
          insegnamenti     non     applicabili    esclusivamente    o
          prevalentemente  alla posizione, attuale o futura, occupata
          dal   dipendente  presso  l'impresa  beneficiaria,  ma  che
          fornisca   qualifiche   ampiamente  trasferibili  ad  altre
          imprese   o   settori  di  occupazione.  La  formazione  e'
          «generale» se, ad esempio:
               a)  e'  organizzata  congiuntamente da diverse imprese
          indipendenti  ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di
          diverse imprese, oppure;
               b)  e'  riconosciuta,  certificata  e  convalidata  da
          autorita'  o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai
          quali  gli  Stati  membri o la Comunita' abbiano attribuito
          competenza in materia.