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DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1998, n. 74

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della regione.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-4-1998
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Testo in vigore dal:  22-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978.
- L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:
"Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo".
Nota all'art. 1:
- Per la legge costituzionale n. 21/1978 vedi nelle note alle premesse.