stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-1998

Art. 9

Prove d'esame
1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e/o di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.
3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, anche su nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza e di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
5. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.
6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato almeno la votazione di sei decimi.
7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso.
8. Ai candidati che superano la prova facoltativa è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
9. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
10. La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
11. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati.