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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 febbraio 1998, n. 45

Regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico e del concorso interno per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1998
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Testo in vigore dal:  31-3-1998

Art. 5

Riserve di posti
1. Un sesto dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
2. Un sesto dei posti disponibili è riservato ai sensi dell'articolo 52, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, cosi come sostituito dall'articolo 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite di età. È possibile partecipare a tale riserva per non più di due volte.
3. Al concorso si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti prescritti.
4. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
5. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente sostengono le prove d'esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di concorso.
6. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 4 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero di Trento con competenza regionale.
7. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori saranno conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove.
Note all'art. 5:
- L'art. 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così come sostituito dall'art. 4 della legge 20 novembre 1987, n. 472, è il seguente:
"Art. 52 (Nomina ad allievo ispettore di polizia). - L'assunzione degli ispettori di polizia avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
3) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
4) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
5) buona condotta.
Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età.
Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsto dalle leggi vigenti.
(Comma 5 soppresso).
(Comma 6 soppresso).
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
Relativamente al concorso e alla prova di esame di cui al quarto comma del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 59.
I vincitori dei concorsi sono nominati allievi ispettori".
- Per il testo dell'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, si veda in nota all'art. 3.