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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993, n. 85

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1993
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Testo in vigore dal:  2-4-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 158, concernente delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Direzioni centrali
1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonché le competenze di queste ultime.
2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordimamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente".