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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 30 ottobre 2007, n. 240

Regolamento recante «Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2020)
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vigente al 09/11/2024
Testo in vigore dal:  8-7-2020
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 e in particolare l'articolo 20;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 23 gennaio 2007, col quale è stato istituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia, denominato "CICLOPE";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Sentito il parere del Garante per la riservatezza dei dati personali espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha provveduto ad esprimere il parere richiesto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 luglio e 8 ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
1. L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, d'ora in poi denominato "Osservatorio", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, opera presso il
((Dipartimento per le politiche della famiglia))
.
2. L'Osservatorio ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
3. In particolare, l'Osservatorio:
a) acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;
b) analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;
c) promuove studi e ricerche sul fenomeno;
d) informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;
e) redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori
((...))
. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;
h) partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del
((Dipartimento per le politiche della famiglia))
, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.