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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2024, n. 83

Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. (24G00099)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/07/2024
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Testo in vigore dal:  5-7-2024

Art. 3

Programmazione del personale
1. Le istituzioni, nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione tiene conto dell'effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi, e viene adottata nei limiti costituiti dalla dotazione organica, considerati i posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, dal numero di ricercatori che raggiungono nel triennio i requisiti per il passaggio alla docenza ai sensi dell'articolo 7, nonché dagli equilibri di bilancio.
2. La programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera e) del presente comma, si conforma alle seguenti disposizioni:
a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti del personale docente e ricercatore in posti di organico del personale tecnico-amministrativo e di convertire i posti di organico vacanti del personale tecnico-amministrativo in posti di organico del personale docente e ricercatore, dandone specifica motivazione in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all'offerta formativa delle istituzioni, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dall'articolo 17, comma 14, del presente regolamento;
b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione di cattedra non rappresenta una variazione della dotazione organica e non è sottoposta ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni;
c) possibilità di rendere indisponibili al reclutamento e alla mobilità cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi presenti in organico, dandone specifica motivazione in relazione alla domanda di formazione o ai fabbisogni amministrativi. Le indisponibilità non costituiscono variazione della dotazione organica e non sono sottoposte ad approvazione da parte del Ministero, fermo restando l'obbligo di comunicazione al medesimo da parte delle istituzioni. Le cattedre e i posti indisponibili non possono essere oggetto di contratti o di incarichi di qualsiasi natura e durata ovvero di alcuna procedura di mobilità;
d) possibilità di destinare una o più cattedre vacanti a docenti di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare di cui alla medesima cattedra vacante, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 11;
e) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, di una spesa complessiva pari al cento per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, calcolati secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 2, e parametrando le qualifiche al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell'allegata Tabella 1. Tali tabelle costituiscono parte integrante del presente decreto. La spesa complessiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, tale decreto dispone la conversione delle assunzioni già autorizzate e non ancora effettuate secondo quanto previsto dalla Tabella 1;
f) eventuale definizione delle cattedre destinate al reclutamento, da destinare alla mobilità ai sensi del comma 5 dell'articolo 4;
g) possibilità di istituire cattedre a tempo definito, il cui impegno orario è pari al cinquanta per cento di quelle a tempo pieno. Le conversioni e le indisponibilità di cui alle lettere a), b) e c) possono riguardare anche cattedre a tempo definito;
h) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a) e a invarianza di costo complessivo della dotazione organica, di convertire una cattedra a tempo definito non vacante in una cattedra a tempo pieno, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo pieno con conservazione della classe stipendiale di provenienza;
i) possibilità, nell'ambito delle conversioni di cui alla lettera a), di convertire una cattedra a tempo pieno non vacante in una cattedra a tempo definito, su richiesta del docente interessato, che accede a un nuovo contratto a tempo definito con conservazione della classe stipendiale di provenienza.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 7 del citato D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, come modificato dal presente regolamento:
«Art. 7. (Consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.»