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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2018, n. 22

Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2018
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Testo in vigore dal:  26-3-2018

Art. 4

Norme specifiche in materia di ammissibilità
in caso di sovvenzioni e assistenza rimborsabile
1. Le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono disciplinate dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. In particolare, gli importi di cui al comma 1 possono essere definiti, in conformità alle lettere b), c) e d) dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi operativi per tipologie analoghe di operazioni e beneficiari, previa verifica del contesto di riferimento.
3. Relativamente alla previsione di cui all'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il costo annuo lordo per l'impiego è rappresentato dalla retribuzione lorda, incluse le retribuzioni in natura, nel rispetto dei contratti collettivi, le tasse e i contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti.
4. Alle operazioni rientranti nelle categorie previste dagli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 480/2014 per il calcolo dei costi indiretti può applicarsi il tasso forfettario previsto, rispettivamente, dall'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dall'articolo 124, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. L'attuazione di un'operazione o di un progetto, parte di un'operazione, esclusivamente tramite appalti pubblici di opere, beni o servizi, è disciplinata dall'articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
6. Per le forme di sostegno di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), 68, 69, paragrafo 1, e 109, di cui al regolamento (UE) n. 1304/2013, articolo 14, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile. Oltre alla disposizione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1304/2013, sono ammissibili, a valere sul programma operativo, le spese sostenute sulla base di tabelle standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla Commissione con proprio atto delegato.
7. Con riferimento alle forme di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità.
8. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione sono contenute nel documento di cui all'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il FEAMP, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, ulteriori metodi di calcolo sono indicati nel programma operativo di riferimento.
Note all'art. 4:
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Per il riferimento al regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, si rimanda alle note dell'articolo 1.
Il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013.
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 149 del 20 maggio 2014 si rimanda alle note dell'articolo 1.