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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2023)
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vigente al 06/12/2023
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

    Capo I

    Disposizioni comuni
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
  • 20
  • 21

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
    sottoposti a VIA e AIA
  • 22

  • DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
  • 23

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
    DISCIPLINA SUI RIFIUTI
  • 24

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Dichiarazione di avvenuto utilizzo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.
3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.
4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.