DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
Testo in vigore dal: 2-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
 
                 Abilitazione scientifica nazionale 
 
  1. Con decreto del competente  direttore  generale  del  Ministero,
adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono  avviate,  per
ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda
fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione.  Le  domande  dei   candidati   sono   presentate,
unitamente  alla  relativa  documentazione  e  secondo  le  modalita'
indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno. ((7)) 
  2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nonche'   sui   siti   del   Ministero,
dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. 
  3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di  cui
agli articoli  18  e  24,  commi  5  e  6,  della  legge,  la  durata
dell'abilitazione e' di sei anni dalla pubblicazione  dei  risultati.
Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24,  comma  6,  della
legge   possono   essere   disposte,   nei   limiti   della    durata
dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017. 
  4.  Il  mancato   conseguimento   dell'abilitazione   comporta   la
preclusione a presentare una nuova domanda per lo  stesso  settore  e
per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei  dodici
mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso  di
conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione  di  una
nuova domanda, per lo stesso settore e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. 
  5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni  scientifiche  e
dal  relativo  elenco,  sono  presentate   al   Ministero   per   via
esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di  cui
all'articolo 7, comma 5.  Nella  redazione  del  predetto  elenco  il
candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di
proprieta' intellettuale. L'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni
di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero nella parte
appositamente  riservata   alle   procedure   di   abilitazione.   La
consultazione delle pubblicazioni soggette a  diritti  di  proprieta'
intellettuale, da parte dei commissari e degli  esperti  revisori  di
cui all'articolo 8, comma 6, avviene  nel  rispetto  della  normativa
vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
6-bis) che "Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto
previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95,  non  si  tiene
conto del termine di cui al  medesimo  articolo  3,  comma  1,  primo
periodo".