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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (16G00106)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
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Testo in vigore dal:  7-6-2020
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Art. 6

Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, è avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, è avviato, con la medesima modalità di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.(3)
((4))
2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalità individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e più selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 è inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilità a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unità occorrente per la formazione della lista, la stessa è integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unità disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari è quindi effettuato nell'ambito della lista così integrata.
7. È fatto divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'università di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale università. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra università ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'università di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di più di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni.
14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 101, comma 6) che "In deroga all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, [...], il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021".