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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 2015, n. 133

Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (15G00148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015
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Testo in vigore dal:  28-8-2015

Art. 6

Rapporti con l'amministrazione centrale
1. La Conferenza permanente opera nell'ambito degli indirizzi e secondo le linee di pianificazione strategica stabiliti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero, assicurando il raccordo con l'attività dei delegati a norma dell'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.
2. La Conferenza permanente trasmette anche con modalità telematiche ed entro 5 giorni dall'adozione al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi le deliberazioni con cui sono attuati i compiti di cui all'articolo 4.
3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84:
«Art. 16. (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 3. (omissis)
4. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. - 13. (Omissis).».